18 Marzo 2018
GIOVANI, PER GLI SGRAVI INPS OK ALL’ESONERO INDIVIDUALE

I coltivatori diretti di età inferiore ai 40 anni non sono più obbligati a richiedere gli sgravi contributivi previsti dalle ultime due leggi di bilancio per l’intero nucleo familiare: la domanda di esonero può essere richiesta per il solo titolare o per alcuni componenti. In questo modo si evita il rischio di vanificare le agevolazioni che devono rispettare il limite degli aiuti “de minimis” pari a 15mila euro in tre anni. Nel caso in cui si supera tale massimale infatti gli aiuti non possono essere concessi. L’importante precisazione è contenuta nella circolare Inps n. 32 del 22 febbraio 2018 che accoglie così una richiesta della Coldiretti.
Le Leggi di Bilancio 2017 e 2018 hanno introdotto l’agevolazione per imprenditori agricoli professionali (Iap) e coltivatori diretti under 40 che prevede il versamento di contributi ridotti del 100% per i primi 36 mesi, del 66% per ulteriori 12 mesi e del 50% per un altro anno, senza impatti sulla pensione.
L’obbligo per i coltivatori diretti di applicare lo sgravio per l’intero nucleo familiare, come ha precisato l’Inps nella circolare, rischia di comportare effetti distorsivi inficiando di fatto il super sconto. Per questo – scrive l’Inps “si reputa opportuno precisare che il coltivatore diretto richiedente può modulare la propria domanda di ammissione al beneficio specificando se l’esonero sia richiesto per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il nucleo familiare”. La circolare precisa inoltre che le eventuali variazioni del nucleo familiare intervenute successivamente all’accoglimento delle domande non producono effetti sul beneficio concesso.
Per quanto riguarda le domande presentate lo scorso anno e respinte per il superamento del “de minimis” sarà possibile presentare una nuova istanza entro il 31 marzo 2018. Nei nuovi modelli è presente un’apposita sezione denominata “Dichiarazione elenco soggetti iscritti” contenente i componenti del nucleo già selezionati come beneficiari dell’esonero e in tale sezione il richiedente può deselezionare i soggetti per i quali non intende chiedere il beneficio o inserirne di nuovo. Il titolare non può essere “deselezionato”.
Per le istanze di esonero accettate, vi è però l’impegno da parte del titolare dell’azienda di comunicare, in modalità telematica, gli aiuti in regime “de minimis” che la stessa azienda dovesse ricevere successivamente. Il modello da utilizzare per tali comunicazioni su nuovi aiuti, denominato “Esonero contributivo per CD e IAP – De Minimis”, sarà disponibile nel Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli a partire dal 15 marzo.

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